Art. 8

Sanzioni

In vigore dal 26 gen 2026
Sanzioni 1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli o 5. 2.   La sanzione massima per le persone giuridiche è almeno: a) il 3,5 % del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa per l’esercizio precedente, o b) 40 milioni di EUR, o c) il 300 % del fatturato stimato dell’operazione, calcolato sulla base del volume del gas naturale interessato e dei prezzi contrattuali del giorno prima sul mercato TTF. La sanzione massima per persone naturali è almeno di 2,5 milioni di EUR. 3.   Se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede che le autorità competenti abbiano la competenza di imporre sanzioni amministrative in modo indipendente, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità competente e la sanzione è imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 4 febbraio 2028, le disposizioni nazionali vigenti, assicurano l’esecuzione del presente articolo e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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