Art. 3

Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa

In vigore dal 26 gen 2026
Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa 1.   L’importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso («gas da gasdotto») originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni temporanee di cui all’. 2.   L’importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, ovvero ottenuto da gas naturale allo stato gassoso estratto nella Federazione russa, è vietata a meno che si applichi una delle esenzioni temporanee di cui all’. Tale divieto si applica altresì al GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o che è ottenuto dal gas naturale in stato gassoso estratto dalla Federazione russa contenuto in miscele.
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