Art. 1
Oggetto
In vigore dal 26 gen 2026
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare la restante esposizione dell’Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza dell’approvvigionamento derivanti dagli scambi di gas naturale con la Federazione russa e predisporre l’efficace e tempestiva eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa, stabilendo:
a)
un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa;
b)
norme per l’attuazione e il monitoraggio di tale divieto nonché l’eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa; e
c)
disposizioni volte a valutare meglio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.
Storico versioni
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