Art. 7

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 26 gen 2026
Cooperazione e scambio di informazioni 1.   L’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità doganale, a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un’altra autorità. Qualora uno Stato membro designi quale autorità competente per l’autorizzazione un’autorità diversa dall’autorità doganale ne informa la Commissione. 2.   Le autorità competenti per l’autorizzazione cooperano e scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale con le autorità di regolazione, le autorità competenti e, se del caso, le autorità doganali, nonché con l’OLAF, l’EPPO, l’ACER e la Commissione, in linea con i rispettivi compiti, responsabilità e competenze e, nella misura del possibile, per garantire un’efficace valutazione del rispetto degli . Esse condividono in particolare le informazioni relative alle potenziali pratiche di elusione individuate durante l’attuazione del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentono di monitorare se le condizioni specifiche di cui all’, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano a essere soddisfatte. A tal fine, la Commissione controlla in particolare che tali disposizioni non siano utilizzate a fini di elusione. 4.   In aggiunta alle informazioni stabilite di cui al paragrafo 3, le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali informano mensilmente le autorità di regolazione, le autorità competenti, l’ACER e la Commissione in merito agli elementi chiave relativi all’andamento delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, quali le quantità importate nel quadro di contratti di fornitura a lungo o a breve termine, i punti di entrata o i partner contrattuali. Tali informazioni riguardano anche gli sviluppi principali riguardanti il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e che entra nell’Unione nell’ambito di un regime di transito di cui all’, paragrafo 10. 5.   Le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, le autorità doganali dei diversi Stati membri si scambiano le informazioni ricevute sulle importazioni di gas naturale nella misura necessaria e cooperano al fine di garantire un’applicazione efficace del presente regolamento ed evitare l’elusione. Esse si avvalgono degli strumenti e delle banche dati esistenti che consentono lo scambio efficace di informazioni pertinenti tra le autorità nazionali del loro Stato membro e le autorità di altri Stati membri, o mettono a punto tali strumenti ove necessario. 6.   Entro il 1o luglio 2026 e il 1o luglio 2027 l’ACER, sulla base dei dati ricevuti a norma del presente regolamento e delle informazioni in suo possesso, pubblica una relazione in cui fornisce una panoramica dei contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e valuta l’impatto della diversificazione sui mercati dell’energia. Se del caso, la relazione comprende anche dati riguardanti il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa che entra nell’Unione nell’ambito di un regime di transito di cui all’, paragrafo 10. 7.   Se del caso, la Commissione e l’ACER condividono le informazioni pertinenti in loro possesso sui contratti di importazione di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa con le autorità competenti per l’autorizzazione e, se del caso, con le autorità doganali per agevolare l’applicazione del presente regolamento. 8.   Ove pertinente per l’adempimento degli obblighi sullo scambio di informazioni conformemente al presente articolo, si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (13).
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