Art. 12
Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia
1. I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio in cui risiede abitualmente il loro proprietario ed entrati in uno Stato membro accompagnati dal certificato sanitario rilasciato conformemente all’ possono essere mossi verso un altro Stato membro purché:
a)
il loro ingresso nell’Unione sia stato adeguatamente documentato in tale certificato sanitario dall’autorità competente che effettua i controlli presso il punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione; e
b)
continuino a essere accompagnati da tale certificato sanitario per il periodo di validità di cui all’, paragrafo 1, secondo comma.
2. Nel caso dei cani da compagnia mossi verso un altro Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all’, lettera b), è documentata dal veterinario incaricato nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1.
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