Art. 19

Rilascio e compilazione del documento di identificazione

In vigore dal 20 gen 2026
Rilascio e compilazione del documento di identificazione I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono autorizzati ad entrare nell’Unione solo se accompagnati dal certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che: a) il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento: i) ha verificato che l’animale da compagnia è stato identificato individualmente in conformità dell’; ii) ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario con le informazioni elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a j), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’ e all’, se del caso; iii) ha verificato che al certificato sanitario siano allegate copie certificate dei dati di vaccinazione e la relazione ufficiale del laboratorio relativa ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, o una copia certificata di tale relazione; e iv) ha verificato che la dichiarazione di cui all’, paragrafo 3, che conferma che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale, sia allegata al certificato sanitario; e b) il certificato è stato rilasciato o convalidato conformemente alla lettera a) non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell’Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
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Rilascio e compilazione del documento di identificazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2026/131) — Testo vigente | Portale Normativo