Art. 19
Rilascio e compilazione del documento di identificazione
In vigore dal 20 gen 2026
Rilascio e compilazione del documento di identificazione
I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono autorizzati ad entrare nell’Unione solo se accompagnati dal certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, e se tale certificato permette di stabilire che:
a)
il certificato stesso è stato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione in base ai documenti giustificativi oppure da un veterinario autorizzato ed è stato successivamente convalidato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:
i)
ha verificato che l’animale da compagnia è stato identificato individualmente in conformità dell’;
ii)
ha debitamente compilato le voci pertinenti del certificato sanitario con le informazioni elencate all’, paragrafo 2, lettere da a) a j), attestando in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’ e all’, se del caso;
iii)
ha verificato che al certificato sanitario siano allegate copie certificate dei dati di vaccinazione e la relazione ufficiale del laboratorio relativa ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, o una copia certificata di tale relazione; e
iv)
ha verificato che la dichiarazione di cui all’, paragrafo 3, che conferma che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale, sia allegata al certificato sanitario; e
b)
il certificato è stato rilasciato o convalidato conformemente alla lettera a) non più di 10 giorni prima della data di ingresso nell’Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:131:oj#art-19