Art. 13
Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia o i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti:
a)
mediante un transponder iniettabile impiantato da un veterinario di cui all’articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e conforme all’articolo 70, lettera a), e all’articolo 70 bis, lettera a), e lettera b), punto i), di tale regolamento; oppure
b)
se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all’articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l’identificazione individuale dell’animale.
2. Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia che sia stato identificato individualmente mediante l’applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 è considerato conforme alle prescrizioni relative all’identificazione individuale di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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