Art. 18

Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

In vigore dal 20 gen 2026
Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione (12). Il certificato sanitario è valido per un periodo complessivo di sei mesi a decorrere dalla data dei controlli documentali e di identità eseguiti presso il punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione o fino alla data di scadenza della validità della vaccinazione antirabbica, se anteriore. 2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti: a) ubicazione del transponder o del tatuaggio e data di identificazione o data di lettura del transponder o del tatuaggio, nonché codice unico di identificazione individuale indicato sul transponder o sul tatuaggio; b) data di nascita dichiarata dal proprietario dell’animale da compagnia, specie, razza, sesso e colore dell’animale da compagnia; c) numero di riferimento unico del certificato; d) nome e dati di contatto del proprietario dell’animale da compagnia; e) nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio; f) dettagli della vaccinazione antirabbica; g) data di prelievo del campione di sangue per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia; h) dettagli del trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis; i) informazioni dettagliate sulla conformità ad altre prescrizioni specifiche in materia di sanità animale riguardanti malattie o infezioni di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia; j) nome e firma del veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida; k) informazioni che consentano di individuare l’autorità competente che effettua i controlli documentali e di identità presso il punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli. 3.   Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale.
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