Art. 16

Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia introdotti nell’Unione

In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia introdotti nell’Unione I cani da compagnia possono essere mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis da un paese terzo o territorio elencato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636, a condizione che: a) lo Stato membro abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; b) il documento di identificazione di cui all’, lettera a), del presente regolamento permetta di stabilire che tali cani sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 almeno due volte a un intervallo che va da un minimo di 24 ore a un massimo di 28 giorni e il trattamento sia successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; il trattamento regolare può terminare entro 28 giorni da un trattamento precedente se quest’ultimo è stato effettuato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis.
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Prescrizioni speciali relative al trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia introdotti nell’Unione (Art. 16 Regolamento (UE) 2026/131) — Testo vigente | Portale Normativo