Art. 15
Ingresso nell’Unione di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia
In vigore dal 20 gen 2026
Ingresso nell’Unione di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia
I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nei casi in cui:
a)
tali animali da compagnia sono mossi da paesi terzi o territori elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione (11); oppure
b)
i cani da compagnia sono mossi da personale militare, da personale delle forze dell’ordine o da squadre di ricerca e soccorso da qualsiasi paese terzo o territorio, a condizione che:
i)
il proprietario dell’animale da compagnia, la persona responsabile o l’unità responsabile abbia richiesto un permesso e l’autorità competente dello Stato membro in cui l’animale fa il suo ingresso nell’Unione abbia rilasciato tale permesso; e
ii)
il cane sia sottoposto a controlli documentali e di identità in un luogo designato dall’autorità competente conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al punto i).
Storico versioni
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