Art. 17

Prescrizioni speciali relative alla prova di titolazione degli anticorpi per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti nell’Unione

In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative alla prova di titolazione degli anticorpi per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti nell’Unione 1.   I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l’Unione da un paese terzo o territorio senza essere stati sottoposti alla prova di titolazione degli anticorpi di cui all’, lettera c), a condizione che gli animali siano mossi da un paese terzo o territorio che soddisfa le condizioni di cui alle seguenti lettere a) o b): a) il paese terzo o territorio è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda in cui dimostra di applicare norme per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia aventi contenuto ed effetti equivalenti a quelli delle norme stabilite nella parte II, capi 1 e 2, del presente regolamento; oppure b) il paese terzo o territorio è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 dopo aver presentato alla Commissione una domanda nella quale dimostra di soddisfare almeno i seguenti criteri: i) la notifica alle autorità competenti dei casi di infezione da virus della rabbia negli animali detenuti e selvatici è obbligatoria nel rispettivo paese o territorio; ii) un sistema efficace di sorveglianza per la rabbia negli animali detenuti e selvatici è operativo da almeno due anni prima della data della domanda e comprende almeno un programma di individuazione precoce in corso atto a garantire che gli animali sospettati di essere affetti da rabbia siano oggetto di indagine e segnalazione e ad assicurare un adeguato follow-up dell’evoluzione del numero di animali infetti che preveda, per i carnivori selvatici, la raccolta di un numero sufficiente di tali animali trovati morti e l’esecuzione di prove sugli stessi; iii) sono in vigore e sono efficacemente attuate norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia in caso di sospetta o confermata infezione da virus della rabbia e per prevenire il rischio di diffusione dell’infezione da virus della rabbia negli animali da compagnia o attraverso i loro movimenti, comprese norme relative alle importazioni di animali da compagnia da altri paesi o territori e, se del caso, norme per il controllo della popolazione di cani e gatti randagi, per la vaccinazione antirabbica degli animali detenuti e per il controllo e l’eradicazione della rabbia nella fauna selvatica; iv) la struttura e l’organizzazione delle autorità competenti cui è stata conferita la responsabilità di organizzare o svolgere attività di controllo ufficiali, i poteri attribuiti a tali autorità competenti, la sorveglianza cui sono soggette e i mezzi di cui dispongono, compresi il personale e la capacità di laboratorio, sono tali da poter applicare e attuare efficacemente la normativa nazionale in materia di movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; v) le autorità competenti hanno istituito procedure e meccanismi efficaci per garantire la validità e l’affidabilità dei documenti di identificazione utilizzati per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, comprese misure volte a prevenire il rilascio di documenti di identificazione falsi o ingannevoli o l’uso abusivo di tali documenti; vi) sono in vigore norme relative all’autorizzazione e all’immissione in commercio dei vaccini antirabbici. 2.   I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono mossi da un paese terzo di cui al paragrafo 1), lettera a) o b), verso l’Unione senza essere stati sottoposti a una prova di titolazione degli anticorpi solo se soddisfano le condizioni di cui alle seguenti lettere a), b) o c): a) gli animali da compagnia sono mossi direttamente da un paese terzo o territorio che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in cui risiede abitualmente il loro proprietario; oppure b) gli animali da compagnia sono mossi a seguito di un periodo di permanenza trascorso esclusivamente in uno o più dei paesi terzi o territori che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); oppure c) gli animali da compagnia sono mossi dopo avere attraversato un paese terzo o territorio diverso da quelli che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), a condizione che il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione firmata attestante che durante tale movimento gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali delle specie elencate sensibili all’infezione da virus della rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto.
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Prescrizioni speciali relative alla prova di titolazione degli anticorpi per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti nell’Unione (Art. 17 Regolamento (UE) 2026/131) — Testo vigente | Portale Normativo