Art. 21
Numero massimo di volatili da compagnia durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Numero massimo di volatili da compagnia durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio
Il numero di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio non deve essere superiore a cinque.
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