Art. 11

Condizioni per il documento di identificazione che accompagna i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro

In vigore dal 20 gen 2026
Condizioni per il documento di identificazione che accompagna i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro 1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 247, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di passaporto di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Tale passaporto soddisfa le condizioni seguenti: a) deve essere firmato dal proprietario dell’animale da compagnia; e b) deve essere stato debitamente compilato e rilasciato in uno Stato membro in cui il proprietario dell’animale da compagnia risiede abitualmente, conformemente all’articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e attestare in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’, lettere a) e b), e all’, lettera b), punto ii), del presente regolamento, se del caso. 2.   Se necessario per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia può essere accompagnato da più passaporti.
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Condizioni per il documento di identificazione che accompagna i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro (Art. 11 Regolamento (UE) 2026/131) — Testo vigente | Portale Normativo