Art. 8

Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro

In vigore dal 20 gen 2026
Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro Stato membro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio, come prescritto dall’articolo 247, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429: a) sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (10); b) nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima del loro ingresso in tale Stato membro o zona.
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Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro (Art. 8 Regolamento (UE) 2026/131) — Testo vigente | Portale Normativo