Art. 7
Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni relative all’identificazione individuale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia mossi da uno Stato membro all’altro
1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro all’altro, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia sono identificati individualmente, come prescritto dall’articolo 247, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con le modalità seguenti:
a)
mediante un transponder iniettabile impiantato conformemente all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 70 bis di tale regolamento delegato; oppure
b)
se un transponder iniettabile non soddisfa i requisiti tecnici di cui all’articolo 70 bis, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l’identificazione individuale dell’animale.
2. Un cane da compagnia, un gatto da compagnia o un furetto da compagnia è considerato conforme alle prescrizioni relative all’identificazione individuale di cui al paragrafo 1 se è stato identificato individualmente mediante:
a)
un transponder, impiantato prima del 1o gennaio 2028, che non contiene il codice del paese in cui l’animale è stato inizialmente identificato;
b)
un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011.
Storico versioni
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