Art. 6

Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio

In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio La reintroduzione nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ha negato l’ingresso degli animali o del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali da compagnia rientrano nell’Unione attraverso un punto di entrata dei viaggiatori; b) gli animali da compagnia sono accompagnati dai seguenti documenti: i) il passaporto di cui all’, paragrafo 1, o qualsiasi altro documento valido, compreso il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o territorio; ii) ove disponibile, il documento ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato.
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