Art. 6
Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
La reintroduzione nell’Unione di animali da compagnia che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ha negato l’ingresso degli animali o del proprietario dell’animale da compagnia o della persona autorizzata è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali da compagnia rientrano nell’Unione attraverso un punto di entrata dei viaggiatori;
b)
gli animali da compagnia sono accompagnati dai seguenti documenti:
i)
il passaporto di cui all’, paragrafo 1, o qualsiasi altro documento valido, compreso il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, che ha accompagnato gli animali da compagnia durante il movimento a carattere non commerciale verso il paese terzo o territorio;
ii)
ove disponibile, il documento ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi i motivi per cui l’ingresso è stato negato.
Storico versioni
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