Art. 77
Procedura di comitato
In vigore dal 16 dic 2025
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato.
3. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, può invitare, se del caso, rappresentanti dell'Ucraina a partecipare alle riunioni del comitato. I rappresentanti dell'Ucraina non assistono alle deliberazioni né partecipano alle votazioni del comitato.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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