Art. 77

Procedura di comitato

In vigore dal 16 dic 2025
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato. 3.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, può invitare, se del caso, rappresentanti dell'Ucraina a partecipare alle riunioni del comitato. I rappresentanti dell'Ucraina non assistono alle deliberazioni né partecipano alle votazioni del comitato. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di comitato (Art. 77 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo