Art. 76

Consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa

In vigore dal 16 dic 2025
Consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa 1.   È istituito il consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa («consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento»). 2.   Il compito generale del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è assistere la Commissione e fornirle raccomandazioni a norma del presente capo. 3.   La Commissione mantiene un flusso regolare di informazioni verso il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a qualsiasi misura programmata e a qualsiasi misura adottata a seguito dell'attivazione degli stati di crisi di approvvigionamento a norma dell' o 64. La Commissione fornisce le informazioni necessarie mediante un sistema informatico sicuro. 4.   Al fine di prepararsi a uno stato di crisi di approvvigionamento a norma dell' o 64 e di affrontarlo, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento assiste la Commissione nelle attività seguenti: a) analisi delle informazioni di rilevanza per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione; b) valutazione di possibili misure di preparazione; c) valutazione del soddisfacimento o meno dei criteri per l'attivazione o la disattivazione degli stati di crisi di approvvigionamento a norma dell' o 64; d) agevolazione dell'azione coordinata con gli Stati membri; e) fornitura di orientamenti sull'attuazione delle misure scelte per rispondere alle crisi di approvvigionamento a livello di Unione di cui all’ o 64, anche per quanto riguarda l'attivazione delle misure di cui agli e da 65 a 71; f) individuazione di misure di risposta specifiche per gli Stati membri al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti di rilevanza per la crisi; g) agevolazione degli scambi e della condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per la crisi a livello di Unione, come pure, a seconda del caso, con paesi terzi, organizzazioni internazionali e rappresentanti dell'industria, della società civile e del mondo accademico; h) individuazione dei temi pertinenti per lo svolgimento dei test di resistenza; i) elaborazione di un quadro e di una metodologia per individuare i prodotti di rilevanza per la crisi e l'elenco degli indicatori di allerta precoce; j) effettuazione della mappatura relativa ai prodotti di rilevanza per la crisi e agli indicatori di allerta precoce; k) valutazione circa la necessità e la proporzionalità di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento nonché circa l'opportunità di cessare tale stato; l) valutazione dei risultati del monitoraggio e individuazione, se del caso, di possibili soluzioni alle questioni di interesse comune; e m) individuazione di una frequenza adeguata per lo svolgimento dei test di resistenza. 5.   Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è costituito da rappresentanti di tutti Stati membri, della Commissione, dell'alto rappresentante e dell'AED. È copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. Il segretariato del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento è assicurato dalla Commissione. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. 6.   I copresidenti invitano rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento. 7.   I paesi associati hanno il diritto di diventare membri, senza diritto di voto, del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento conformemente alle condizioni di cui all'accordo sullo Spazio economico europeo. 8.   Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si riunisce ogniqualvolta la situazione lo esiga, su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un paese associato che ne sia diventato membro. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta presentata dalla Commissione. Il regolamento interno stabilisce meccanismi atti a garantire il buon funzionamento del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento nello svolgimento dei propri compiti, anche prevedendo procedure di risoluzione delle controversie relative a potenziali controversie tra i copresidenti. 9.   Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento può emanare raccomandazioni, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile. 10.   Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita, almeno una volta all'anno, i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata. In caso di attivazione di uno stato di crisi di approvvigionamento di cui all' o 64, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita, se del caso, i rappresentanti dell'industria di alto livello a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, riunendosi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti di rilevanza per la crisi o, in caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza ai sensi dell', i prodotti per la difesa interessati. 11.   Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per la crisi a livello di Unione in qualità di osservatori alle sue riunioni in funzione della materia. 12.   Ove opportuno, in linea con il suo regolamento interno e nel debito rispetto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento invita un rappresentante dell'Ucraina a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore. 13.   La Commissione garantisce l'inclusività e provvede affinché tutti i membri del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri. Il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni classificate e sensibili conformemente agli . 14.   La Commissione può istituire, di propria iniziativa o su proposta del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, gruppi di lavoro ad hoc per assistere il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento nel suo lavoro, allo scopo di esaminare questioni specifiche sulla base dei compiti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri nominano esperti in seno a tali gruppi di lavoro. L'AED può essere invitata alle riunioni di tali gruppi di lavoro. 15.   La Commissione istituisce un gruppo di lavoro ai sensi del paragrafo 14 sugli ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi. Gli obiettivi del gruppo di lavoro sono: a) individuare ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi esistenti o potenziali a livello internazionale, di Unione e nazionale che ostino al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, punto 6); b) individuare possibili soluzioni e misure di attenuazione per quanto riguarda gli ostacoli individuati.
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Consiglio per la sicurezza dell'approvvigionamento nel settore della difesa (Art. 76 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo