Art. 79

Protezione delle informazioni classificate

In vigore dal 16 dic 2025
Protezione delle informazioni classificate 1.   Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (48) o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi. 2.   Gli Stati membri partecipanti decidono chi è l'originatore delle informazioni acquisite classificate generate nell'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'. 3.   La Commissione ha accesso alle informazioni classificate necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati a norma del presente regolamento per quanto riguarda le azioni ammissibili elencate all'. 4.   Nel contesto di una SEAP, le norme sulla protezione delle informazioni classificate di cui all', paragrafo 1, lettera n), devono essere conformi al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Qualora includa dei paesi associati o l'Ucraina tra i suoi membri o osservatori, una SEAP garantisce un livello di protezione equivalente a quello garantito dall'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea. 6.   Il quadro di sicurezza applicabile a un'azione è istituito dagli Stati membri partecipanti al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione o del contratto. I documenti pertinenti formano parte integrante della convenzione di sovvenzione o del contratto. 7.   La Commissione istituisce un sistema accreditato in termini di sicurezza a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/444 al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione, gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari.
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Protezione delle informazioni classificate (Art. 79 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo