Art. 78
Convenzione di finanziamento con l'Ucraina
In vigore dal 16 dic 2025
Convenzione di finanziamento con l'Ucraina
1. La Commissione conclude con l'Ucraina una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'attuazione delle azioni di cui al presente regolamento che riguardano l'Ucraina o i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione.
2. La convenzione di finanziamento conclusa con l'Ucraina e i contratti e gli accordi firmati con i soggetti giuridici stabiliti in Ucraina che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che possano essere rispettati gli obblighi stabiliti all'articolo 129 del regolamento finanziario.
3. La convenzione di finanziamento stabilisce, per le autorità e gli organi ucraini cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio, gli obblighi di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, al fine di rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, garantire la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione, adempiere gli obblighi in materia di controllo e audit adeguati e assumere le conseguenti responsabilità, nonché tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare mediante disposizioni attuative dettagliate riguardanti:
a)
le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina, nonché le attività connesse alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;
b)
le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all', paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (47);
c)
il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte a norma del presente regolamento dai soggetti giuridici stabiliti in Ucraina lungo tutto il ciclo del progetto, anche per quanto riguarda la cooperazione per le azioni di appalto comune, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione;
d)
gli obblighi di cui all', paragrafo 2, compresi norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso a tali dati da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
e)
la protezione e il trattamento delle informazioni classificate conformemente alle norme applicabili;
f)
le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. I finanziamenti sono concessi all'Ucraina solo dopo che la convenzione di finanziamento è entrata in vigore e le parti hanno compiuto le azioni necessarie ad attuare le prescrizioni da essa stabilite.
5. La Commissione garantisce che, da parte sua, siano adottati tutti i provvedimenti necessari affinché la convenzione di finanziamento produca effetti non oltre 1o luglio 2026.
Storico versioni
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