Art. 83

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   Allorché partecipa al Programma in forza di una decisione adottata a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 2.   L'accordo di cui all' prevede gli obblighi seguenti per l'Ucraina: a) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere un'azione legale per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita; b) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi; c) corredare le richieste di pagamento nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina di una dichiarazione attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi; d) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e, se del caso, la Procura europea a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in applicazione del principio di proporzionalità.
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Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (Art. 83 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo