Art. 84
Informazione, comunicazione e pubblicità
In vigore dal 16 dic 2025
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle azioni intraprese a norma del presente regolamento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al Programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui agli .
4. Le risorse finanziarie destinate al Programma e allo strumento di sostegno per l'Ucraina possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
Storico versioni
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