Art. 75

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o di penalità di mora

In vigore dal 16 dic 2025
Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o di penalità di mora 1.   Prima di adottare una decisione a norma dell', la Commissione provvede affinché gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2.   Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi. 3.   La Commissione basa l'imposizione di ammende o di penalità di mora esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. 4.   Qualora abbia informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 1, la Commissione dà accesso, su richiesta, al suo fascicolo nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri, in particolare gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.
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Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o di penalità di mora (Art. 75 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo