Art. 74

Termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni

In vigore dal 16 dic 2025
Termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni 1.   Il potere della Commissione di dare esecuzione alle decisioni adottate ai sensi dell' è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. 2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l'applicazione delle ammende e delle penalità di mora è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro su richiesta della Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. 4.   Dopo ogni interruzione di cui al paragrafo 3 inizia un nuovo termine di prescrizione. 5.   Il termine di prescrizione per l'applicazione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) finché l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni (Art. 74 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo