Art. 13

Procedimenti nazionali successivi

In vigore dal 26 nov 2025
Procedimenti nazionali successivi 1.   Qualora il diritto nazionale richieda l’avvio di procedimenti nazionali successivi relativi al medesimo caso dopo l’adozione di una decisione a norma dell’ o 21, l’autorità di controllo capofila: a) non redige una nuova sintesi delle questioni principali; b) ripete le fasi procedurali conformemente all’ o agli solo se la valutazione fattuale o giuridica dell’autorità di controllo capofila differisce da una decisione precedente adottata a norma dell’ o 21; e c) presenta un progetto di decisione prima di adottare qualsiasi decisione successiva che differisca da una decisione precedente a norma dell’ o 21. 2.   I termini di cui all’ si applicano alla presentazione di un progetto di decisione in qualsiasi procedimento successivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Procedimenti nazionali successivi (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo