Art. 11

Mezzi per raggiungere un consenso

In vigore dal 26 nov 2025
Mezzi per raggiungere un consenso 1.   A norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si adoperano per raggiungere un consenso sui casi riguardanti un trattamento transfrontaliero, conformemente al presente articolo, e possono utilizzare tutti i mezzi previsti da tale regolamento, compresa l’assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 e le operazioni congiunte a norma dell’articolo 62 del medesimo regolamento. 2.   Se un’autorità di controllo interessata non concorda con l’autorità di controllo capofila e in assenza di consenso, tale autorità di controllo può trasmettere una richiesta di assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 all’autorità di controllo capofila o può chiedere all’autorità di controllo capofila di condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62 di tale regolamento, o entrambi, al fine di raggiungere un consenso su quanto segue: a) l’ambito dell’indagine in un caso basato su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l’indagine; b) gli elementi di fatto o di diritto di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento se del caso; c) l’individuazione preliminare di potenziali misure correttive a norma dell’, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento. 3.   La richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo è trasmessa entro un mese dalla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 5. 4.   Qualora una richiesta di condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/679 sia presentata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila vi risponde entro un mese dal suo ricevimento. 5.   Nell’adoperarsi per raggiungere un consenso, l’autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le altre autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni principali e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso sulle questioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo serve da base per l’autorità di controllo capofila per proseguire l’indagine e redigere le constatazioni preliminari o, ove applicabile, fornire all’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo la motivazione ai fini dell’, paragrafo 1 del presente regolamento. 6.   Qualora in un caso basato su un reclamo, secondo le procedure di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento e al paragrafo 5 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila e una o più delle altre autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso sull’individuazione preliminare dell’ambito dell’indagine di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d’urgenza a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e l’autorità di controllo capofila chiede una decisione vincolante d’urgenza del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. 7.   Quando chiede una decisione vincolante d’urgenza del comitato a norma del paragrafo 6 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila fornisce al comitato quanto segue: a) le informazioni di cui all’, paragrafo 2; b) le osservazioni delle altre autorità di controllo interessate che non concordano sull’individuazione preliminare dell’ambito dell’indagine effettuata dall’autorità di controllo capofila; c) ulteriori scambi tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 5; d) qualsiasi altro documento o informazione pertinente richiesti dal comitato. 8.   Il comitato adotta una decisione vincolante d’urgenza sull’ambito dell’indagine sulla base di tutte le informazioni ricevute.
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Mezzi per raggiungere un consenso (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo