Art. 10

Sintesi delle questioni principali

In vigore dal 26 nov 2025
Sintesi delle questioni principali 1.   Una volta formatasi un’opinione preliminare sulle questioni principali dell’indagine, l’autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni principali ai fini della cooperazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. 2.   La sintesi delle questioni principali comprende quanto segue: a) i principali fatti pertinenti; b) l’individuazione preliminare dell’ambito dell’indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l’indagine; c) le questioni di fatto e di diritto individuate; d) un’analisi delle opinioni pertinenti espresse dalla parte sottoposta a indagine o dal reclamante, se tali opinioni sono disponibili al momento della redazione della sintesi delle questioni principali; e) ove applicabile, l’individuazione preliminare di potenziali misure correttive. 3.   L’autorità di controllo capofila fornisce alle altre autorità di controllo interessate la sintesi delle questioni principali senza ritardo ed entro tre mesi da quando l’autorità di controllo capofila conferma la propria competenza a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento o da quando il comitato adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. 4.   Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni principali entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi. L’autorità di controllo capofila può prorogare tale termine di due settimane in considerazione della complessità del caso o su richiesta delle altre autorità di controllo interessate. 5.   Se le autorità di controllo interessate formulano osservazioni a norma del paragrafo 4, tali osservazioni sono condivise con tutte le altre autorità di controllo interessate. L’autorità di controllo capofila risponde a tali osservazioni entro quattro settimane dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 indicando se e in che modo intende tenerne conto. L’autorità di controllo capofila può prorogare tale termine di due settimane in considerazione della complessità del caso. 6.   Nel trasferire un caso all’autorità di controllo capofila, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo può fornire all’autorità di controllo capofila informazioni utili all’elaborazione della sintesi delle questioni principali. 7.   Il comitato può specificare le modalità e i requisiti per la presentazione delle osservazioni da parte delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni principali.
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Sintesi delle questioni principali (Art. 10 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo