Art. 12
Termini per la presentazione di un progetto di decisione
In vigore dal 26 nov 2025
Termini per la presentazione di un progetto di decisione
1. L’autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 entro 15 mesi da quando l’autorità di controllo capofila conferma la propria competenza a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento o da quando il comitato adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.
2. Qualora l’autorità di controllo capofila presenti una richiesta a norma dell’, paragrafo 6, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sospesi fino a quando il comitato non abbia adottato la sua decisione vincolante.
3. In via eccezionale, l’autorità di controllo capofila può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 una sola volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, in considerazione della complessità del caso. Almeno quattro settimane prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l’autorità di controllo capofila informa le altre autorità di controllo interessate della sua intenzione di prorogare il termine di cui al paragrafo 1, indicando la durata e i motivi della proroga prevista.
4. Qualsiasi autorità di controllo interessata può sollevare un’obiezione alla proroga del termine entro due settimane dall’avvenuta notifica a norma del paragrafo 3. Tale autorità espone i motivi della sua obiezione. Nel determinare se prorogare il termine di cui al paragrafo 1 e, se del caso, la durata di tale proroga, l’autorità di controllo capofila tiene debitamente conto di tale obiezione.
5. Qualora l’autorità di controllo capofila proroghi il termine di cui al paragrafo 1 conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, qualsiasi altra autorità di controllo interessata può comunicare all’autorità di controllo capofila che ritiene necessario intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati. Qualora l’autorità di controllo capofila non presenti un progetto di decisione entro il termine prorogato, un’autorità di controllo che abbia informato l’autorità di controllo capofila della necessità di intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati può adottare misure provvisorie nel territorio del proprio Stato membro ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2016/679. Si considera, in tal caso, che sussiste l’urgenza di intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679.
6. Qualora si applichi la procedura di cooperazione semplice di cui all’ del presente regolamento, l’autorità di controllo capofila fornisce un progetto di decisione a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 entro 12 mesi dalla conferma della propria competenza a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento o da quando il comitato adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.
Qualora il diritto nazionale richieda procedimenti nazionali precedenti o successivi che impongano di presentare un progetto di decisione a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 dopo la scadenza del termine di cui al primo comma, l’autorità di controllo capofila può prorogare tale termine una sola volta, per un periodo non superiore a due mesi. In tal caso, l’autorità di controllo capofila informa le altre autorità di controllo interessate della proroga del termine, specificando la durata di tale proroga, almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
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