Art. 16

Procedura di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679

In vigore dal 26 nov 2025
Procedura di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 1.   Qualora intenda respingere o archiviare in tutto o in parte un reclamo, l’autorità di controllo capofila, prima di presentare un progetto di decisione a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, comunica all’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo. L’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo comunica al reclamante i motivi dell’opinione preliminare di cui al primo comma, gli offre la possibilità di comunicare per iscritto le proprie opinioni e lo informa delle conseguenze della mancata comunicazione delle proprie opinioni. L’autorità di controllo capofila fissa un termine adeguato entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni. Tale termine deve essere non inferiore a tre settimane e deve essere non superiore a sei settimane. 2.   L’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo trasmette all’autorità di controllo capofila le eventuali opinioni espresse dal reclamante quanto prima e in ogni caso entro una settimana dalla data in cui sono disponibili. 3.   Qualora le opinioni espresse dal reclamante conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non comportino una modifica dell’opinione preliminare di cui al paragrafo 1, primo comma, l’autorità di controllo capofila, in cooperazione con l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo, elabora un progetto di decisione e lo trasmette alle altre autorità di controllo interessate, conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. 4.   Qualora il progetto di decisione trasmesso a norma del paragrafo 3 concluda che il reclamo debba essere parzialmente rigettato o archiviato, l’autorità di controllo capofila prosegue le indagini in cooperazione con le altre autorità di controllo interessate sulla parte del reclamo che deve ancora essere sottoposta a indagine.
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