Art. 17
Progetto riveduto di decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo
In vigore dal 26 nov 2025
Progetto riveduto di decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo
Qualora l’autorità di controllo capofila determini che il progetto di decisione di rigetto o archiviazione totali o parziali del reclamo riveduto ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti nuovi elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi conformemente all’ del presente regolamento.
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