Art. 19

Constatazioni preliminari e diritto di essere ascoltati

In vigore dal 26 nov 2025
Constatazioni preliminari e diritto di essere ascoltati 1.   A seguito delle consultazioni e delle procedure di cui agli del presente regolamento, l’autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari qualora intenda trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento. 2.   Le constatazioni preliminari comprendono i principali risultati dell’indagine ed espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti sottoposte a indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall’autorità di controllo capofila. In particolare, le constatazioni preliminari espongono chiaramente tutti i fatti, l’elenco di tutti gli elementi di prova su cui si basano e l’integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti sottoposte a indagine, affinché queste possano esprimere le loro opinioni su tali fatti e sulle conclusioni giuridiche che l’autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. Le constatazioni preliminari indicano, sulla base delle informazioni disponibili in tale fase e fatte salve le opinioni delle parti sottoposte a indagine, le misure correttive cui l’autorità di controllo capofila valuta di ricorrere. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili in tale fase e fatte salve le opinioni delle parti sottoposte a indagine, prenda in considerazione la possibilità di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria, conformemente all’articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679, l’autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari i principali elementi di fatto e di diritto che le sono noti e sui quali intende basarsi per decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e per fissare l’ammontare della stessa, in considerazione degli elementi di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali circostanze aggravanti o attenuanti di cui intende tenere conto. 3.   L’autorità di controllo capofila trasmette le constatazioni preliminari alle altre autorità di controllo interessate. Tali autorità possono presentare osservazioni su tali constatazioni all’autorità di controllo capofila entro quattro settimane dalla trasmissione delle constatazioni preliminari alle autorità interessate. Su richiesta di una delle altre autorità di controllo interessate, l’autorità di controllo capofila proroga tale termine di due settimane. 4.   L’autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari, se del caso modificate per tenere conto delle osservazioni formulate dalle altre autorità di controllo interessate, a ciascuna parte sottoposta a indagine. 5.   Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti sottoposte a indagine, l’autorità di controllo capofila fissa un termine adeguato, non inferiore a tre settimane e non superiore a sei settimane dalla data della notifica, entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto, o tiene un’audizione, entro lo stesso termine, al fine di ascoltare le opinioni delle parti sottoposte a indagine oralmente. 6.   Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti sottoposte a indagine, l’autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente agli . 7.   Nella risposta alle constatazioni preliminari, le parti sottoposte a indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell’autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. L’autorità di controllo capofila fonda il proprio progetto di decisione solo sulle accuse, sui fatti e sulla valutazione giuridica basata sui medesimi fatti, sui quali le parti sottoposte a indagine hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie opinioni.
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Constatazioni preliminari e diritto di essere ascoltati (Art. 19 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo