Art. 21
Adozione della decisione definitiva
In vigore dal 26 nov 2025
Adozione della decisione definitiva
1. Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna delle altre autorità di controllo solleva obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 o 5 di tale articolo, se del caso, l’autorità di controllo capofila, entro un mese dalla fine del periodo di cui all’articolo 60, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) 2016/679:
a)
adotta la decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 7, o, se del caso, all’articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/679; e
b)
notifica la decisione di cui alla lettera a) allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi.
2. Le informazioni da fornire al reclamante a norma dell’articolo 60, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 consistono in:
a)
una versione della decisione adottata che includa il dispositivo nella sua interezza e le motivazioni di tale decisione che non contengano elementi considerati riservati a norma dell’ del presente regolamento; o
b)
una sintesi della decisione adottata, compresi i fatti e le motivazioni pertinenti di tale decisione.
In ogni caso, al reclamante è fornita, su richiesta, una versione della decisione di cui al primo comma che includa il dispositivo nella sua interezza e le motivazioni di tale decisione che non contengano elementi considerati riservati a norma dell’ del presente regolamento.
Continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell’autorità di controllo capofila.
Storico versioni
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