Art. 22

Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto che constata una violazione

In vigore dal 26 nov 2025
Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto che constata una violazione 1.   Qualora determini che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, che constata una violazione del regolamento (UE) 2016/679, presenti nuovi elementi sui quali le parti sottoposte a indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l’autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma dell’articolo 60, paragrafo 5, di tale regolamento, dà alle parti sottoposte a indagine l’opportunità di esprimersi su tali nuovi elementi. 2.   L’autorità di controllo capofila fissa un termine adeguato, non inferiore a tre settimane e non superiore a sei settimane, entro il quale le parti sottoposte a indagine possono esprimersi. 3.   L’autorità di controllo capofila informa le altre autorità di controllo interessate delle opinioni espresse dalle parti sottoposte a indagine, quanto prima e in ogni caso entro una settimana dalla data in cui sono disponibili.
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Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto che constata una violazione (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/2518) — Testo vigente | Portale Normativo