Art. 20
Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti
In vigore dal 26 nov 2025
Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti
1. Qualora l’autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo fornisce al reclamante tali constatazioni preliminari, conformemente alle norme sull’accesso al fascicolo amministrativo e sulle informazioni riservate di cui agli , e l’autorità di controllo capofila fissa un termine adeguato, non inferiore a tre settimane e non superiore a sei settimane, entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.
2. Ai fini del paragrafo 1 continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell’autorità di controllo cui è stato presentato il reclamo.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche quando l’autorità di controllo capofila:
a)
tratta un reclamo insieme ad altri reclami;
b)
tratta una parte di un reclamo separatamente; o
c)
modifica in qualsiasi modo l’ambito dell’indagine fissato nelle constatazioni preliminari, anche dopo una decisione vincolante del comitato a norma dell’, paragrafo 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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