Art. 21 · Adozione della decisione definitiva

Art. 21

Adozione della decisione definitiva

In vigore dal 26 nov 2025
Adozione della decisione definitiva 1.   Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna delle altre autorità di controllo solleva obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 o 5 di tale articolo, se del caso, l’autorità di controllo capofila, entro un mese dalla fine del periodo di cui all’articolo 60, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) 2016/679: a) adotta la decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 7, o, se del caso, all’articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/679; e b) notifica la decisione di cui alla lettera a) allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi. 2.   Le informazioni da fornire al reclamante a norma dell’articolo 60, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 consistono in: a) una versione della decisione adottata che includa il dispositivo nella sua interezza e le motivazioni di tale decisione che non contengano elementi considerati riservati a norma dell’ del presente regolamento; o b) una sintesi della decisione adottata, compresi i fatti e le motivazioni pertinenti di tale decisione. In ogni caso, al reclamante è fornita, su richiesta, una versione della decisione di cui al primo comma che includa il dispositivo nella sua interezza e le motivazioni di tale decisione che non contengano elementi considerati riservati a norma dell’ del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell’autorità di controllo capofila.
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