Art. 14
Legittimità e validità delle misure procedurali e della decisione definitiva
In vigore dal 26 nov 2025
Legittimità e validità delle misure procedurali e della decisione definitiva
Qualora il presente regolamento o l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 impongano all’autorità di controllo di adottare una misura procedurale entro un determinato termine, l’adozione di tale misura dopo la scadenza del termine non incide sulla legittimità o sulla validità dell’atto procedurale o della decisione definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2518:oj#art-14