Art. 14 · Legittimità e validità delle misure procedurali e della decisione definitiva

Art. 14

Legittimità e validità delle misure procedurali e della decisione definitiva

In vigore dal 26 nov 2025
Legittimità e validità delle misure procedurali e della decisione definitiva Qualora il presente regolamento o l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 impongano all’autorità di controllo di adottare una misura procedurale entro un determinato termine, l’adozione di tale misura dopo la scadenza del termine non incide sulla legittimità o sulla validità dell’atto procedurale o della decisione definitiva.
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