Art. 46
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 26 nov 2025
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ha motivo di credere che una misura nazionale possa essere contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il giocattolo non conforme sia ritirato dal loro mercato o richiamato e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del giocattolo è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all' del presente regolamento o nelle specifiche comuni di cui all' del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 o modifica le specifiche comuni, a seconda del caso.
Storico versioni
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