Art. 47

Non conformità formale

In vigore dal 26 nov 2025
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l', se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti in relazione a un giocattolo, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' o 18; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il passaporto digitale di prodotto non è stato redatto in conformità dell'; d) il supporto dati attraverso il quale è accessibile il passaporto digitale di prodotto non è stato apposto conformemente all', paragrafo 7; e) la documentazione tecnica di cui all' non è disponibile o è incompleta. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato interessata adotta le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o a garantire che il giocattolo sia richiamato o ritirato dal mercato.
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