Art. 47
Non conformità formale
In vigore dal 26 nov 2025
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti in relazione a un giocattolo, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' o 18;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
il passaporto digitale di prodotto non è stato redatto in conformità dell';
d)
il supporto dati attraverso il quale è accessibile il passaporto digitale di prodotto non è stato apposto conformemente all', paragrafo 7;
e)
la documentazione tecnica di cui all' non è disponibile o è incompleta.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato interessata adotta le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del giocattolo o a garantire che il giocattolo sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
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