Art. 48

Intervento della Commissione relativo ai giocattoli che presentano un rischio

In vigore dal 26 nov 2025
Intervento della Commissione relativo ai giocattoli che presentano un rischio 1.   Se viene a conoscenza del fatto che un giocattolo o una specifica categoria di giocattoli messi a disposizione sul mercato presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, ma che tuttavia sono conformi ai requisiti specifici di sicurezza o presentano rischi tali e sollevano dubbi in merito alla conformità ai requisiti specifici di sicurezza, la Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure per garantire che il giocattolo o la categoria di giocattoli, al momento della messa a disposizione sul mercato, non presentino più tale rischio, per ritirarli dal mercato o per richiamarli, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) dalle consultazioni preliminari con le autorità di vigilanza del mercato emerge che l'approccio alla gestione del rischio differisce da un'autorità di vigilanza del mercato all'altra; e b) il rischio non può essere gestito, a motivo della sua natura, conformemente ad altre procedure previste dal presente regolamento. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2509:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo