Art. 45

Procedura a livello nazionale per i giocattoli che presentano rischi

In vigore dal 26 nov 2025
Procedura a livello nazionale per i giocattoli che presentano rischi 1.   Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo in questione che contempli tutti i requisiti di cui al presente regolamento. A tal fine i pertinenti operatori economici cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Se, nel corso di tale valutazione, conclude che un giocattolo non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento, l'autorità di vigilanza del mercato chiede senza ritardo all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive del caso a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato e tenendo conto della natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato pertinente. 2.   Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto di adottare al pertinente operatore economico. 3.   L'operatore economico garantisce che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti di tutti i giocattoli interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 4.   Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del giocattolo non conforme, tra cui l'identificativo univoco del prodotto, l'origine del giocattolo, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni espresse dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti: a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza da parte del giocattolo; b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'; oppure c) carenze nelle specifiche comuni di cui all'. 6.   Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo comunicano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni. 7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o la Commissione non sollevi obiezioni contro una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è ritenuta giustificata. 8.   Le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri garantiscono che siano adottate senza ritardo le misure restrittive del caso in relazione al giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro mercato, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. 9.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/1020.
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