Art. 34
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 26 nov 2025
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfi i requisiti di cui all' e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Gli organismi notificati sono in grado di esaminare i compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate in tutti i loro elementi.
4. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
5. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma dell'allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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