Art. 16

Specifiche comuni

In vigore dal 26 nov 2025
Specifiche comuni 1.   I giocattoli conformi alle specifiche comuni di cui al paragrafo 2 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse. 2.   In casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni relative ai requisiti che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) manca una norma armonizzata che copra i requisiti essenziali di sicurezza applicabili il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole; e b) la Commissione ha chiesto, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per i requisiti essenziali di sicurezza applicabili e: i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste: — non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta; — non soddisfano la richiesta; oppure — non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e consulta tutti i portatori di interessi pertinenti. 4.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o parti di essi che riguardano gli stessi requisiti essenziali di sicurezza contemplati da tale norma armonizzata. 5.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di sicurezza, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
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