Art. 18

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 26 nov 2025
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano ciò, la marcatura CE è apposta sull'eventuale imballaggio o sui documenti che accompagnano il giocattolo. Se la marcatura CE non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, è apposta anche sull'imballaggio. 2.   La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato. 3.   La marcatura CE, ove applicabile in conformità dell', può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra avvertenza che indichi un rischio o un uso particolare. 4.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2509:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/2509) — Testo vigente | Portale Normativo