Art. 18
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
In vigore dal 26 nov 2025
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta. Qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano ciò, la marcatura CE è apposta sull'eventuale imballaggio o sui documenti che accompagnano il giocattolo.
Se la marcatura CE non è visibile dall'esterno dell'imballaggio, è apposta anche sull'imballaggio.
2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE, ove applicabile in conformità dell', può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra avvertenza che indichi un rischio o un uso particolare.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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