Art. 10

Obblighi dei distributori

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi dei distributori 1.   Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta attenzione in relazione ai requisiti del presente regolamento. 2.   Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che: a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all', paragrafo 7, e rechi avvertenze conformemente all' in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato; b) il supporto dati sia apposto conformemente all', paragrafo 7; c) la marcatura CE sia apposta conformemente all', paragrafo 1; e d) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato i requisiti di cui rispettivamente all', paragrafo 2, secondo comma, e all', paragrafi 5, 6 e 12, e all', paragrafo 4. 3.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme al presente regolamento informano il fabbricante o l'importatore e si astengono dal rendere il giocattolo disponibile sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, i distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio: a) ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi; e b) garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato siano informate immediatamente tramite il Safety Business Gateway. 4.   I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. 5.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente: a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; e b) i consumatori o gli altri utilizzatori finali, conformemente all' o 36 del regolamento (UE) 2023/988 o a entrambi. 6.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato.
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