Art. 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone

In vigore dal 26 nov 2025
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone 1.   Una persona fisica o giuridica è ritenuta un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi dei fabbricanti di cui all' qualora immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio ovvero apporti una modifica sostanziale a un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento e lo mette a disposizione sul mercato. 2.   La modifica di un giocattolo, con mezzi fisici o digitali dopo che esso è stato immesso sul mercato, è considerata sostanziale se non è stata prevista o pianificata dal fabbricante e se incide sulla sicurezza di tale giocattolo, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. 3.   Un consumatore o un altro utilizzatore finale che apporta una modifica sostanziale al proprio giocattolo non è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi dei fabbricanti di cui all'.
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