Art. 9

Obblighi degli importatori

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi degli importatori 1.   Gli importatori immettono sul mercato solo giocattoli conformi al presente regolamento. 2.   Prima di immettere i giocattoli sul mercato, gli importatori assicurano che: a) il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all', paragrafo 2; b) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all', paragrafo 7, e rechi avvertenze conformemente all' in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato; c) il fabbricante abbia creato un passaporto digitale di prodotto conformemente all', paragrafo 2, secondo comma, lettera a); d) il supporto dati sia apposto conformemente all', paragrafo 7; e) le informazioni rilevanti del passaporto digitale di prodotto siano state caricate nel registro dei passaporti digitali di prodotto conformemente all', paragrafo 1; f) la marcatura CE sia apposta conformemente all', paragrafo 1; e g) il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all', paragrafi 5 e 6. 3.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme al presente regolamento informano il fabbricante e si astengono dall'immettere il giocattolo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio: a) ne informano immediatamente il fabbricante; e b) garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato siano informate immediatamente tramite il Safety Business Gateway. 4.   Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico mediante cui possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del giocattolo o nel passaporto digitale di prodotto. 5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. 6.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori o di altri utilizzatori finali. 7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio: a) ne informano immediatamente il fabbricante; b) garantiscono che i consumatori o gli altri utilizzatori finali ne siano immediatamente informati, conformemente all' o 36 del regolamento (UE) 2023/988 o a entrambi; e c) informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 8.   Per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, gli importatori tengono l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all' possa essere messa a disposizione di tali autorità. 9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che hanno immesso sul mercato. 10.   Gli importatori verificano se il fabbricante ha reso accessibili i canali di comunicazione di cui all', paragrafo 12, ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, al fine di consentire loro di presentare reclami in merito alla sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con il giocattolo. Se non sono disponibili canali di comunicazione, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. 11.   Gli importatori indagano sui reclami e sulle informazioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo che hanno ricevuto tramite un canale di comunicazione messo a disposizione dal fabbricante, o tramite un canale di comunicazione messo a disposizione dagli importatori stessi, e che riguardano i giocattoli che hanno messo a disposizione sul mercato. Gli importatori archiviano tali reclami, come pure i richiami e qualsiasi altra misura correttiva adottata per rendere i giocattoli conformi al presente regolamento, nel registro di cui all', paragrafo 13, o nel proprio registro interno. Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati. 12.   Il registro interno di cui al paragrafo 11, primo comma, contiene solo i dati personali necessari all'importatore per indagare sul reclamo o sulle informazioni di cui al paragrafo 10. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e in ogni caso per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento nel registro interno.
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Obblighi degli importatori (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/2509) — Testo vigente | Portale Normativo