Art. 22

Registro dei passaporti digitali di prodotto

In vigore dal 26 nov 2025
Registro dei passaporti digitali di prodotto 1.   Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l'operatore economico che immette il giocattolo sul mercato carica, nel registro digitale istituito a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 («registro»), l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo. Nel caso di giocattoli destinati a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice delle merci relativo al giocattolo. 2.   Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui al paragrafo 1, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro per un giocattolo specifico. Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate a norma del presente regolamento.
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Registro dei passaporti digitali di prodotto (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/2509) — Testo vigente | Portale Normativo